ASSISTENZA E INFORMATIVA

Sempre aggiornati su fiscalità e riforma del Terzo Settore

Il pensiero comune di noi “teatranti per amore” è: “ma noi vogliamo fare teatro, non stare dietro a tutta la burocrazia!”.
E’ vero, noi vorremmo fare solo teatro, ma se lo vogliamo portare fuori dai muri di casa nostra non possiamo esimerci – anche se siamo solo “amatori” – dal rispettare tutte le normative che regolano le nostre forme associative, soprattutto in seguito alla recente Riforma del Terzo Settore, un complesso di norme che ha ri-disciplinato il mondo no profit.
La U.I.L.T. sta lavorando alacremente per fornire alle Compagnie associate tutti gli strumenti necessari per conoscere e affrontare questa nuova disciplina. I vertici nazionali sono in costante contatto con il Ministero per far luce sulle varie questioni normative, anche a livello interpretativo, dettate dalla Riforma.
In primo luogo sono state fornite indicazioni su come modificare lo Statuto associativo, passo necessario per poter diventare APS (Associazione di Promozione Sociale) ed entrare nel RUNTS (registro unico terzo settore).

RUNTS

Cos’é

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.

L’iscrizione al RUNTS consente di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) o, a seconda dei casi, quelle specifiche di Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa; di beneficiare di agevolazioni, anche di natura fiscale, di accedere al 5 per mille e per specifiche tipologie di ETS a contributi pubblici o di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni; nei casi previsti di acquisire la personalità giuridica. Non possono utilizzare la denominazione di Ente del Terzo settore o quelle specifiche gli enti non iscritti al RUNTS.

Il Registro è gestito con modalità telematiche su base territoriale dall’Ufficio Statale, gli Uffici Regionali e gli Uffici Provinciali del RUNTS, istituiti rispettivamente presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, presso ciascuna Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il RUNTS è pubblico, consultabile da tutti gli interessati e dalle Pubbliche Amministrazioni. Le procedure di iscrizione degli enti, le modalità per il deposito degli atti, le regole per la tenuta la conservazione e la gestione del RUNTS sono definite dal Decreto Ministeriale 15 settembre 2020, n. 106 e dai relativi allegati.

Chi può iscriversi

Possono iscriversi al RUNTS le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS), gli enti filantropici, le reti associative, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le società di mutuo soccorso che non hanno l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono chiedere l’iscrizione al RUNTS e accedere ai relativi benefici adottando e depositando presso il Registro un regolamento che disciplini lo svolgimento delle attività di interesse generale secondo le previsioni del Codice del Terzo settore e del decreto ministeriale attuativo.

Le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le società di mutuo soccorso che gestiscono fondi sanitari integrativi o superano i 50.000 euro annui di contributi associativi devono iscriversi nella sezione speciale del Registro imprese (RI); gli atti e le informazioni iscritti nel RI sono comunque consultabili attraverso il RUNTS. Il Decreto ministeriale disciplina le modalità e condizioni secondo cui le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale già iscritte nei rispettivi registri di cui alle leggi 266/1991 e 383/2000 saranno iscritte nel RUNTS senza soluzione di continuità; ulteriori disposizioni sono previste per le Onlus iscritte nell’Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate.

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