REGOLAMENTO DELLA UILT PIEMONTE – UNIONE ITALIANA LIBERO TEATRO – A.P.S.

Approvato con delibera del Comitato Esecutivo
in data 2 febbraio 2023

Parte prima
ADESIONE DELLE COMPAGNIE
ALLA RETE UILT E AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Articolo 1 – Modalità di iscrizione

L’adesione e l’ammissione dei soci sono normate dal Regolamento della UILT Nazionale nella parte prima, qui di seguito integralmente riportata. Dal testo si possono evincere gli obblighi e gli adempimenti di competenza della UILT Regionale.

1) I soci della UILT. Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al limite stabilito dalla legge.
Assumono la qualifica di soci le persone fisiche che, condividendo le finalità e gli ideali della UILT e accettando integralmente le disposizioni dello Statuto e del Regolamento, hanno presentato, ai sensi e nei termini di cui al presente regolamento, domanda di adesione alle associazioni in cui sono formalmente costituite le Compagnie aderenti, di cui al successivo articolo, o affiliate alla UILT e provvedono al pagamento della quota sociale, a partire dal momento in cui viene accettata tale domanda.
La titolarità all’emissione, anche in formato elettronico, delle tessere associative UILT spetta al Comitato Esecutivo che, attraverso le Articolazioni territoriali di riferimento, le rilascia alle compagnie affiliate o aderenti. La qualifica di socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall’art. 13 dello Statuto.

2) Compagnie aderenti. Possono aderire alla Rete Associativa della UILT a.p.s. le compagnie costituite in forma di associazione di promozione sociale, iscritte nella sezione speciale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’art. 46, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 117 che presentino istanza presso l’Articolazione territoriale di riferimento per competenza geografica territoriale, secondo le disposizioni stabilite nel successivo articolo.
Le compagnie aderenti partecipano alla vita sociale e democratica della UILT attraverso i propri associati. L’adesione alla Rete UILT integra la costituzione di un patto associativo con la medesima e l’esercizio di poteri di rappresentanza presso le Articolazioni territoriali UILT attraverso i delegati eletti dall’Assemblea dei soci della compagnia aderente; i delegati eletti sono soci UILT, sia all’atto della loro nomina, sia al momento in cui devono esercitare la delega. In caso di decesso o impossibilità oggettiva documentata del delegato eletto a svolgere la rappresentanza, anche a mezzo delega ad altro delegato, i legali rappresentanti delle compagnie aderenti assicurano la rappresentanza del corpo sociale di riferimento, provvedendo a nominare, di comune accordo, uno tra essi legali rappresentanti quale delegato.
Le compagnie aderenti, ancorché dotate di autonomia giuridica e patrimoniale sia dalla UILT, sia dalle sue Articolazioni territoriali, sono riconosciute quali basi associative della UILT presso il territorio di riferimento e quali strutture che aderiscono al patto aggregativo della Rete UILT.
Le compagnie aderenti concorrono alla missione associativa della Rete UILT secondo modalità e termini che ne integrano la diretta attuazione della sua disciplina. Lo Statuto ed i regolamenti delle Associazioni che, a seguito di libera e democratica determinazione, avanzino istanza di adesione sono conformi ai disciplinari statutari e regolamentari in cui trovano sede i princìpi associativi della UILT a.p.s.
Le compagnie aderenti possono concorrere con la Rete associativa UILT alla definizione ed attuazione di iniziative e progetti che la legislazione corrente disponga per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle reti associative e/o delle associazioni di promozione sociale, ad iniziative sviluppate nell’ambito delle attività di co- programmazione e/o co-progettazione di cui all’art. 55 del D.Lgs. n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, cui partecipa la Rete Associativa UILT.
La compagnia aderente può adottare, nelle comunicazioni con i terzi, accanto alla propria denominazione, la dicitura “aderente alla Rete Associativa UILT” ed è autorizzata, per il tempo entro cui si sviluppa il rapporto associativo con la Rete UILT, ad utilizzarne il marchio.

3) Adesioni delle Compagnie. La domanda di adesione alla Rete UILT delle compagnie di cui all’art. 21 dello Statuto – nonché quella di richiesta di rinnovo di adesione – deve essere inserita direttamente sul sito UILT tramite l’Articolazione territoriale regionale della UILT di riferimento (di seguito UILT Regionale), in base all’ubicazione territoriale della compagnia o, per le UILT Regionali non ancora costituite autonomamente, tramite la Segreteria Nazionale.
In casi straordinari, da esaminare congiuntamente tra le UILT Regionali interessate e la Segreteria Nazionale, la domanda di adesione potrà essere rivolta ad una UILT Regionale diversa da quella della propria sede legale.
Tendenzialmente e sempre in via straordinaria, l’eventuale iscrizione a diversa sezione è limitata al caso di regioni tra loro confinanti o di compagnie con sedi legali ed operative dislocate in regioni diverse.
Fermo restando che ciascuna compagnia aderente, in quanto APS, deve rispettare il minimo costitutivo di sette associati persone fisiche (o tre APS, cui possono aggiungersi, se previsto da Statuto, associati persone fisiche), la procedura telematica di richiesta di adesione alla Rete UILT prevede l’inserimento obbligatorio, per ciascuna compagnia, di un minimo di tre tesserati nonché dell’atto costitutivo e dell’ultimo Statuto dell’associazione richiedente per le associazioni di prima iscrizione; per i rinnovi affiliazioni è sufficiente inserire obbligatoriamente l’ultimo Statuto registrato vigente, che deve essere conforme alla legislazione vigente ed allo Statuto della UILT.
All’atto della domanda le compagnie si impegnano ad accettare lo Statuto UILT e ad osservarne le norme, i regolamenti, le deliberazioni emanate dai competenti organi dell’Unione e delle Articolazioni territoriali UILT di riferimento. Ogni anno deve essere inviata all’attenzione della Segreteria Regionale competente anche la copia del bilancio consuntivo approvato, con il relativo verbale assembleare di approvazione.
Qualora nell’atto costitutivo o nello Statuto presentati dalle aderenti fossero presenti punti di difformità rispetto ai disciplinari statutari e regolamentari in cui trovano sede i princìpi associativi della UILT, la Segreteria Nazionale e/o la UILT Regionale hanno facoltà di sospendere la procedura di iscrizione, informandone l’associazione richiedente ed invitandola ad apportare le modifiche necessarie per potersi associare alla UILT, previa ripresentazione della domanda debitamente modificata.
La procedura telematica prevede anche la stampa della richiesta di iscrizione e della dichiarazione privacy da parte della compagnia; esse, debitamente compilate e sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere ricaricate nell’apposito spazio del gestionale iscrizioni Uilt.
Le richieste di iscrizione saranno accettate con riserva, in attesa che la compagnia provveda a caricare sempre nel gestionale iscrizioni Uilt la copia del bonifico relativo alle quote di adesione o ad inviare la stessa alla Segreteria Regionale di appartenenza e alla Segreteria Nazionale (l’IBAN è scaricabile nell’apposita sezione del sito area iscritti e nelle pagine regionali). L’adesione, con i relativi servizi (copertura assicurativa, eventuale spedizione postale della rivista Scena, eccetera) avrà validità dalla data di effettuazione del bonifico stesso. Le compagnie aderenti sono tenute a comunicare urgentemente qualsiasi modifica relativa alla propria compagine e/o variazioni organizzative strutturali, inviando la relativa documenta-zione ai rispettivi responsabili regionali ed alla Segreteria Nazionale.
Le compagnie che abbiano avanzato richiesta di adesione alla Rete UILT, in seguito all’accoglimento della domanda, instaurano con la medesima Rete un patto associativo che può essere sciolto nelle ipotesi di mancato rispetto dei principi di democraticità, di uguaglianza dei diritti degli associati, di libera eleggibilità delle cariche, nonché nelle ipotesi di condanna dell’ente, anche in primo grado, per uno dei reati previsti dalla legge
n. 231/2001.

4) Procedura di ammissione degli associati. La domanda di ammissione da parte dell’associando dovrà essere presentata alla compagnia aderente o affiliata cui il socio intende partecipare. Se la domanda è accettata dalla compagnia aderente o affiliata, secondo le norme dei rispettivi statuti, la medesima si intende accettata anche dalla Articolazione territoriale di riferimento e dalla UILT.
All’atto della domanda i nuovi associati si impegnano ad accettare lo Statuto UILT e ad osservare le norme, i regolamenti, le deliberazioni emanate dai competenti organi dell’Associazione e delle Articolazioni territoriali UILT di riferimento.
Rimane ferma la facoltà della UILT Nazionale, tramite delibera motivata del Comitato Esecutivo, di non ratificare l’iscrizione, ai sensi dell’art. 10, comma 3, dello Statuto.
In caso di mancata ratifica della domanda da parte del Comitato Esecutivo, la decadenza dalla qualifica di socio opera ex nunc (cioè dal momento della mancata ratifica), con la conseguente salvezza dei diritti di partecipazione e rappresentanza esercitati nel periodo precedente alla decadenza. Della mancata ratifica è data comunicazione scritta all’interessato entro 60 giorni; quest’ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri.
La validità della qualifica di socio è subordinata al versamento della quota associativa.
Il rinnovo della tessera sociale è automatico per i soci persone fisiche e le iscrizioni sono aperte in qualsiasi periodo dell’anno, ma come previsto dallo Statuto (art. 13, comma 7) il mancato pagamento della quota di iscrizione entro l’ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno, comporta l’automatica decadenza dalla qualifica di socio e dalle eventuali cariche interne all’Unione, nonché la perdita dei servizi offerti dalla UILT. Le persone fisiche minorenni possono assumere la qualifica di socio solo previo consenso scritto di entrambi i genitori o di chi, in ogni caso, ha la responsabilità genitoriale, da consegnare e conservare da parte dell’associazione di appartenenza.
Gli esercenti la responsabilità genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di vigilare sull’osservanza dei doveri di associato UILT che incombono, ai sensi dello Statuto UILT e dei regolamenti interni, sul socio minorenne.

Parte seconda
ASSEMBLEA REGIONALE ED ELEZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI

Articolo 2 – Convocazione e operazioni preliminari.

L’Assemblea Generale regionale viene convocata – nei termini e secondo le modalità di cui alle relative norme dello Statuto regionale – con un ordine del giorno così articolato, da integrare con eventuali necessità per attività regionali.

  • Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.
    Nomina del Collegio degli Scrutatori.
  • Elezione del Presidente regionale.
  • Elezione dei componenti del Consiglio Regionale.
  • (eventualmente) Elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri.
  • (eventualmente) Elezione dei componenti dell’Organo di Controllo, anche monocratico, e definizione dei compensi.
  • Elezione dei Delegati regionali all’Assemblea Nazionale.
  • Definizione, nell’ambito della missione dell’ente e compatibilmente con i vincoli esistenti, degli obiettivi strategici di mandato.
  • Varie ed eventuali.

Partecipano all’Assemblea Generale regionale i soci delegati eletti dalle assemblee delle compagnie aderenti e affiliate, in regola con il pagamento della quota sociale.
I delegati devono essere presenti fisicamente o per delega; ogni delegato, comunque, potrà votare per sé ed al massimo per altri due delegati assenti, con delega scritta da presentare alla Commissione Verifica Poteri. Poiché la UILT è anche una Rete Associativa, tutte le compagnie APS hanno diritto ad esprimere un ulteriore voto. Pertanto, il delegato di ogni compagnia APS voterà non solo per sé come persona fisica, ma anche come rappresentante di APS.
L’Assemblea Generale regionale nomina, quale primo atto, il Presidente ed il Segretario dell’Assemblea, che sostituiscono il Presidente e il Segretario regionali, operativi in prima istanza allo scopo di aprire i lavori dell’Assemblea e svolgere le attività propedeutiche.
L’Assemblea provvede altresì a nominare il Collegio degli Scrutatori, preferibilmente nel numero di tre persone, al quale sono demandati i compiti definiti nell’art. 6 del presente Regolamento.

Art. 3 – La Commissione Verifica Poteri

La Commissione Verifica Poteri viene eletta – entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’Assemblea elettiva – dal Consiglio Regionale, appositamente convocato in tempo utile per lo svolgimento delle proprie attività. I suoi componenti devono essere compresi da un minimo di 3 ad un massimo di 5 persone.
La Commissione Verifica Poteri, avvalendosi dei dati in proprio possesso e quelli forniti dalla Segreteria Regionale, accerta che i delegati delle compagnie per l’Assemblea Generale regionale siano in regola rispetto alle norme statutarie e regolamentari. Per favorire il riequilibro della rappresentanza di genere, la Commissione accerta altresì il rispetto e la tutela dei generi meno rappresentati e che almeno il 30% dei delegati delle compagnie appartenga ai generi meno rappresentati, laddove si presentino le condizioni.
L’Assemblea Generale regionale si dovrà svolgere nel periodo compreso tra il 10 gennaio ed il 15 aprile dell’anno in cui si svolge l’Assemblea elettiva. In caso di gravi problematiche ed impedimenti, prima che sia spirato il termine del 15 aprile, il Presidente regionale deve comunicare per tempo tale situazione al Presidente nazionale, così da consentire al Comitato Esecutivo nazionale di adottare eventuali contromisure. La Commissione Verifica Poteri, in sede di apertura dei lavori dell’Assemblea Generale regionale, certifica il diritto di partecipazione all’Assemblea dei delegati delle compagnie. La Commissione comunica i risultati delle verifiche al Presidente ed al Segretario dell’Assemblea ed al Collegio degli Scrutatori, con modalità tracciabili (per iscritto, a mezzo mail, eccetera).
Per lo svolgimento delle operazioni elettorali nel corso dell’Assemblea, ogni delegato avrà a disposizione una scheda elettorale, in modalità cartacea o elettronica, per ogni tipo di votazione richiesta.

Art. 4 – Compiti del Presidente dell’Assemblea Generale regionale

Sono compiti del Presidente dell’Assemblea:

  • dirigere, in generale, i lavori assembleari, e svolgere i compiti specifici a lui assegnati dal presente Regolamento, anche se non espressamente richiamati nell’elenco seguente;
  • verificare la validità dell’Assemblea in base al numero dei presenti;
  • dichiarare aperta la discussione su ciascun punto dell’ordine del giorno;
  • regolare la trattazione degli argomenti in discussione secondo l’elenco dei punti all’ordine del giorno indicati nella convocazione (l’ordine del giorno potrà essere integrato, con argomenti che rivestano interesse generale per l’Unione, se lo richiedono i due terzi dei delegati presenti in Assemblea);
  • regolare i singoli interventi, eventualmente fissando i limiti di tempo;
  • stabilire tempi e modalità per la presentazione delle mozioni da sottoporre a votazione;
  • far deliberare le modalità di votazione da adottare, preferendo il voto segreto se trattasi di votazioni inerenti decisioni sulle persone, come da Statuto;
  • far svolgere in modo ordinato e corretto le votazioni richieste, previa definizione e comunicazione delle modalità tecniche e operative;
  • in caso di votazioni per alzata di mano, farsi coadiuvare dal Segretario per i relativi conteggi;
  • comunicare i risultati delle votazioni.

Art. 5 – Compiti del Segretario dell’Assemblea Generale regionale

Sono compiti del Segretario:

  • redigere il verbale dell’Assemblea per riassunto;
  • sottoscriverlo unitamente al Presidente dell’Assemblea, al Presidente regionale ed al Segretario regionale;
  • in caso di votazioni per alzata di mano, coadiuvare il Presidente nel conteggio dei voti.

Art. 6 – Compiti del Collegio degli Scrutatori

Sono compiti del Collegio degli Scrutatori:

  • preparare, contare, firmare e consegnare agli aventi diritto le schede che serviranno per le votazioni;
  • preparare e controllare la funzionalità delle urne che serviranno per la raccolta delle schede;
  • stabilire l’orario e le modalità delle votazioni;
  • controllare il regolare svolgimento delle votazioni stesse (computo dei presenti e degli effettivi votanti entro l’orario stabilito, custodia, chiusura e apertura delle urne, eccetera);
  • effettuare lo scrutinio delle schede (firmate e consegnate, votate, valide, bianche e nulle);
  • verbalizzare tutte le operazioni effettuate;
  • comunicare i risultati al Presidente dell’Assemblea;
  • gestire quanto sopra anche in caso di votazione elettronica, adeguando i singoli adempimenti alle modalità tecniche ed operative della procedura informatica.

Qualora, nello svolgimento delle attività indicate nelle lettere a) b) c) d) e) h) del precedente comma, il Collegio dovesse riscontrare mancanze, errori od anomalie, interromperà i lavori e ne darà immediata comunicazione al Presidente ed al Segretario dell’Assemblea, per consentire di prendere gli opportuni provvedimenti ed apportare eventuali modifiche alle procedure.
Nel caso di riscontro di anomalie nelle votazioni o negli scrutini, il presidente dell’Assemblea, ricevuta la segnalazione dal Collegio, ne prende atto, lo comunica all’Assemblea stessa e dichiara nulla la procedura di voto, per poi indire immediate nuove votazioni.

Art. 7 – Elezione del Presidente regionale

I candidati alla carica di Presidente devono essere iscritti all’Unione e preferibilmente aver maturato esperienza nel ricoprire cariche istituzionali, siano esse nazionali o regionali.
Le candidature devono pervenire al Presidente della Commissione Verifica Poteri almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea elettiva, ognuna sottoscritta da almeno 5 soci della UILT Regionale, in rappresentanza di altrettante compagnie, fermo restando inoltre che i soci possono sottoscrivere una sola candidatura. Il candidato Presidente deve presentare il proprio curriculum, il suo programma e le autocertificazioni relative ai requisiti previsti dalla legge, con riferimento alle cause di incompatibilità.
La Commissione Verifica Poteri, esaminate formalmente le candidature pervenute, 10 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea elettiva comunica al Presidente in carica le candidature ricevute ed ammesse, di cui si procederà alla pubblicazione sui mezzi di comunicazione dell’Unione.
L’elezione del Presidente avviene con votazione a scrutinio segreto. Risulterà eletto Presidente il candidato che avrà ottenuto la maggioranza dei voti. In caso di parità si ripeterà la procedura elettiva un’ora dopo.
I voti raccolti da nominativi non candidati nelle modalità previste, saranno ritenuti nulli.

Art. 8 – Elezione del Consiglio regionale

I Consiglieri regionali sono eletti dai delegati presenti in Assemblea Generale, che stabilisce anche il numero massimo di componenti del Consiglio Regionale, nei termini numerici previsti dallo Statuto. Per favorire il riequilibrio della rappresentanza di genere, almeno il 30% dei Consiglieri regionali deve essere del genere meno rappresentato, laddove si presentino le condizioni.
I candidati all’elezione di Consigliere regionale devono essere iscritti alla UILT e preferibilmente aver maturato esperienza nel ricoprire cariche istituzionali, siano esse nazionali o regionali. Devono presentare la loro candidatura alla Commissione Verifica Poteri almeno 20 giorni prima dell’Assemblea, corredata dalle autocertificazioni relative ai requisiti che fossero previsti dalla legge, con riferimento alle cause di incompatibilità.
La Commissione Verifica Poteri, esaminate formalmente le candidature pervenute, 10 giorni prima dello svolgimento dell’assemblea elettiva comunica al Presidente in carica le candidature ricevute ed ammesse, di cui si procederà alla pubblicazione sui mezzi di comunicazione dell’Unione.
L’elezione avviene con votazione a scrutinio segreto; ogni elettore potrà esprimere un numero di preferenze pari, al massimo, ad un terzo del totale dei componenti da eleggere. Al termine dello scrutinio, risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti; i candidati non eletti rimarranno a disposizione per l’eventuale subentro ai consiglieri che dovessero cessare la carica nel corso del mandato, secondo quanto disposto dalle norme statutarie. Qualora non fosse disponibile alcun nominativo per il subentro, si procederà ad una nuova elezione ad hoc assembleare.
I voti raccolti da nominativi non candidati nelle modalità previste, sono ritenuti nulli.

Art. 9 – Elezioni dell’Organo di Controllo

L’Organo di Controllo deve essere istituito solo al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 30, comma 2, del D. Lgs. 117/2017. Per l’elezione dei suoi componenti, anche in forma monocratica, si fa espresso riferimento ai requisiti indicati dallo Statuto.
I candidati dovranno presentare apposita domanda alla Commissione Verifica Poteri, almeno due ore prima del previsto inizio della votazione. La dichiarazione di candidatura deve essere firmata per accettazione dal candidato e deve essere corredata dalle autocertificazioni relative ai requisiti previsti dalla legge, con riferimento alle cause di incompatibilità.
La Commissione Verifica Poteri esamina le candidature pervenute e le trasmette al Presidente dell’Assemblea con parere motivato.
L’elezione dei componenti dell’Organo di Controllo avviene con votazione a scrutinio segreto. Nel caso in cui la votazione riguardi un solo candidato si potrà procedere anche a scrutinio palese con alzata di mano. Ove invece si decida per la composizione multipla dell’Organo di Controllo, risulteranno eletti i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti; l’Assemblea Generale deve eleggere anche i componenti supplenti dell’Organo, in numero di due se collegiale, di uno se monocratico. Il componente supplente dell’Organo monocratico e almeno uno dell’Organo collegiale devono possedere i requisiti professionali di cui all’art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017.
I voti raccolti da nominativi non candidati nelle modalità previste, sono ritenuti nulli.

Art. 10 – Elezione del Collegio dei Probiviri

In caso si decidesse di istituire un Collegio dei Probiviri regionale, i suoi componenti saranno eletti dall’Assemblea Generale tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche non soci, ferme restando le incompatibilità individuate nell’art. 44, comma 7, dello Statuto nazionale.
Le candidature per il Collegio dei Probiviri devono essere presentate almeno due ore prima dell’orario indicato per la votazione. La dichiarazione di candidatura deve essere firmata per accettazione dal candidato e deve essere corredata dalle autocertificazioni relative ai requisiti previsti dalla legge, con riferimento alle cause di incompatibilità.
La Commissione Verifica Poteri esamina le candidature pervenute e le trasmette al Presidente dell’Assemblea con parere motivato.
L’elezione del Collegio dei Probiviri avviene con votazione a scrutinio segreto. Risultano eletti i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti; i due successivi vengono eletti come supplenti (che subentreranno
in caso di dimissioni o decadenza dall’incarico dei componenti effettivi). Il Collegio dei Probiviri eleggerà al suo interno il Presidente del Collegio.
I voti raccolti da nominativi non candidati nelle modalità previste, sono ritenuti nulli.

Art. 11 – Elezione dei Delegati regionali all’Assemblea Nazionale

I Delegati regionali all’Assemblea Nazionale sono eletti dall’Assemblea Generale regionale. Per la determinazione del quorum e del relativo numero di Delegati regionali da eleggere per la partecipazione all’Assemblea Nazionale, ci si deve attenere alle risultanze della tabella di rappresentanza stilata dalla UILT Nazionale per ogni regione, calcolata tenendo conto della proporzionalità risultante dal numero di iscritti (persone fisiche) alla data del 31 dicembre dell’anno precedente l’Assemblea Generale.
Per favorire il riequilibrio della rappresentanza di genere, almeno il 30 % dei Delegati all’Assemblea Nazionale deve essere del genere meno rappresentato, laddove si presentino le condizioni.
I candidati all’elezione di delegato all’Assemblea Nazionale devono essere iscritti alla UILT e preferibilmente aver maturato esperienza nel ricoprire cariche istituzionali, siano esse nazionali o regionali. Devono presentare la loro candidatura alla Commissione Verifica Poteri almeno 20 giorni prima dell’Assemblea, corredata dalle autocertificazioni relative ai requisiti che fossero previsti dalla legge, con riferimento alle cause di incompatibilità.
La Commissione Verifica Poteri, esaminate formalmente le candidature pervenute, 10 giorni prima dello svolgimento dell’assemblea elettiva comunica al Presidente in carica le candidature ricevute ed ammesse, di cui si procederà alla pubblicazione sui mezzi di comunicazione dell’Unione.
L’elezione avviene con votazione a scrutinio segreto; se i Delegati da eleggere fossero più di uno, ogni elettore potrà esprimere un numero di preferenze pari, al massimo, ad un terzo (eventualmente arrotondato all’unità) del totale dei Delegati da eleggere. Al termine dello scrutinio, risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
I voti raccolti da nominativi non candidati nelle modalità previste, sono ritenuti nulli.

Art. 12 – Chiusura dei lavori e ricorsi

Il Presidente dell’Assemblea, terminate le operazioni di scrutinio, proclama ufficialmente l’esito delle votazioni ed i nominativi eletti nei singoli organismi.
Eventuali ricorsi, che possono essere proposti esclusivamente dai delegati di cui sono stati verificati i poteri, devono essere depositati, a pena di inammissibilità, a mezzo PEC, entro le ore 24:00 del quinto giorno successivo alla celebrazione dell’Assemblea Generale.
Le schede di votazione e la documentazione dell’operato della Commissione Verifica Poteri devono essere raccolte e sigillate in un plico e conservate presso gli uffici della sede legale; decorsi i termini per gli eventuali ricorsi, le schede dovranno essere distrutte a cura della Segreteria Regionale.

Art. 12 bis – Elezione Comitato Esecutivo

Il Comitato esecutivo, a norma di Statuto (art. 17, punto 4, lettera c), viene eletto dal Consiglio Regionale.
Al termine dell’Assemblea elettiva regionale il neo-eletto Consiglio Regionale si riunisce per eleggere, su proposta del Presidente in carica, i componenti del Comitato esecutivo, in numero da 3 a 7, che devono essere soci UILT Piemonte APS, in regola con l’iscrizione per l’anno in corso, e possono anche essere componenti il Consiglio regionale.

Art. 13 – Dimissioni o impedimenti definitivi del Presedente regionale

In caso di dimissioni o di impedimenti a carattere definitivo del Presidente regionale, decadono gli organi sociali regionali; si rende quindi necessario indire l’Assemblea Generale regionale per il rinnovo di tutte le cariche. Nel frattempo, solo per il disbrigo dell’ordinaria amministrazione, provvederà il Comitato Esecutivo regionale in carica. Con la convocazione dell’Assemblea Generale, decadono anche il Consiglio Regionale e l’eventuale Collegio dei Probiviri, che rimangono in carica fino all’insediamento dei nuovi organi.
Il Vice-presidente (o il consigliere anziano per età anagrafica, in caso di impedimento del Vice-presidente) deve convocare entro trenta giorni il Consiglio Regionale per avviare l’iter procedurale per la nomina del nuovo Presidente e delle altre cariche sociali; da quel momento, entro i successivi sessanta giorni, dovrà tenersi l’Assemblea Generale regionale.
Per poter rispettare i suddetti termini, è necessario rispettare le seguenti tempistiche:

  • Nella riunione del Consiglio Regionale per l’avvio dell’iter procedurale e per l’indizione dell’Assemblea Generale regionale, deve essere subito eletta la Commissione Verifica Poteri.
  • Entro 20 giorni dalla data dell’Assemblea Generale regionale, devono essere presentate le candidature alla carica di Presidente regionale.
  • Entro 10 giorni dalla data dell’Assemblea Generale regionale, devono essere presentate le candidature per il Consiglio Regionale.

Parte terza
RIMBORSI SPESE E CONTRIBUTI ALLA RETE

Art. 14 – Modalità e criteri

1) – Tutti i componenti degli Organi dell’Unione prestano la loro opera gratuitamente, ad eccezione dei componenti dell’Organo di Controllo, ove nominato. Alle cariche sociali di seguito indicate, tuttavia, spettano i rimborsi spese analiticamente documentate per le attività svolte in ragione dell’incarico, come previsto dallo Statuto e ferme le previsioni di cui all’art. 17. comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017.

Cariche sociali:

  • Presidente regionale
  • Vice Presidente regionale
  • Segretario regionale
  • Componenti del Comitato Esecutivo Regionale
  • Supplenti del Comitato Esecutivo Regionale, in caso di operatività per singole funzioni
  • Presidente del Collegio Probiviri (o delegato)
  • Direttore del Centro Studi Regionale
  • Segretario del Centro Studi Regionale

I rimborsi spese spettano altresì ai seguenti incarichi:

Collaboratori:

  • Responsabile Web e Social regionale
  • Responsabili dei progetti / tavoli di lavoro

2) – I costi sostenuti dai suddetti nominativi per le trasferte e/o missioni derivanti da incarichi ricevuti nell’ambito del programma predisposto dall’Unione saranno a carico della UILT Regionale.

3) – Il rimborso delle spese deve essere richiesto in forma scritta utilizzando l’apposito modulo, che deve essere compilato e sottoscritto e corredato, in allegato, delle relative pezze giustificative. Tale modulo dovrà essere inviato alla Segreteria Regionale UILT, via mail, entro un mese dalla data dell’evento, pena decadenza del diritto al rimborso.
In particolare, le spese alberghiere saranno pagate dalla UILT Regionale a seguito di rilascio di fattura e/o ricevuta intestata direttamente al nominativo che ha usufruito della prestazione, con riferimento alla tipologia di struttura degli hotel o B&B con classificazione massima di “tre stelle”. Eventuali eccezioni dovranno essere concordate preventivamente con la Segreteria regionale.
Le spese di viaggio con auto propria verranno rimborsate con un’indennità di € 0,25 per chilometro (applicando le tabelle chilometriche Autostrade e/o ViaMichelin e/o TuttoCittà), oltre all’eventuale pedaggio autostradale; per ciò che concerne il viaggio in treno, verrà rimborsato il biglietto di seconda classe, salvo eventuali eccezioni da concordare preventivamente con la Segreteria regionale (come pure per i viaggi aerei e altri eventuali costi specifici).

4) – Le spese sostenute dal Presidente o da altri dirigenti regionali per attività di interesse nazionale, potranno essere rimborsate dalla UILT nazionale, purché siano concordate preventivamente con la Segreteria Nazionale.

5) – I criteri, i limiti e le modalità di richiesta dei rimborsi possono essere oggetto di revisione annuale, nell’ambito dell’attività regolamentare del Consiglio Regionale.
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